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Cosa succede alla Classe di Merito RCA se prendo un’auto a noleggio?
Cosa succede alla classe di merito RCA se prendo un’auto a noleggio?
Questa è una delle domande che chiunque si occupi di noleggio a lungo termine, almeno una volta ha sentito, specie se ci si approccia per la prima volta al noleggio a lungo termine.
Quindi, se noleggio a lungo termine un’auto perdo la mia classe di merito assicurativa?
Chiariamo subito che la classe RCA viene mantenuta da parte dell’automobilista.
A ribadire che la classe di merito con il noleggio a lungo termine non si perde è l’articolo 7, comma F del Provvedimento 72 del 16 aprile 2018, rilasciato dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni): “Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi, sia acquistato da soggetto utilizzatore – recita la legge – la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi”.
Chi è l’IVASS?
L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è l’ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l’adeguata protezione degli assicurati.
Cosa accade in pratica?
La classe di merito RCA è riconosciuta a condizione che:
- le “generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo” ecco perchè si firma sempre il c.d. art.93 quando si stipula un contratto di noleggio di lungo periodo.
L’art.93 altro non è che l’annotazione dell’ utilizzatore temporaneo sulla carta di circolazione
Per poter mantenere la classe di CU è:
- necessario che venga trascritto sulla carta di circolazione l’utilizzo temporaneo dell’auto.
Quali differenze se il contratto è stipulato da un privato, un professionista con Partita IVA o da un’azienda?
Nessuna differenza.
Quando vale l’attestato di rischio?
L’attestato RCA è valido 5 anni, cioè può essere utilizzato entro 5 anni dalla scadenza del precedente contratto.
Il principio espresso dalla norma si applica sia in caso di proprietà sia di Nlt.
Infine, a norma della nuova disposizione, l’utilizzatore del veicolo ha la possibilità di trasferire sul medesimo veicolo (se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto) o su altro veicolo di proprietà la storia assicurativa maturata durante il leasing o il noleggio, e di evitare così l’assegnazione alla classe di ingresso.